Art. 7.

    Preferenze a parita' di merito e formazione della graduatoria

    I  concorrenti  che  abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire,  al  Settore Concorsi dell'Universita' degli Studi di Roma
Tre,  via  Ostiense  n. 169,  entro il termine perentorio di quindici
giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui hanno
sostenuto  il  colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il
possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, a parita' di
valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi,
il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Le  categorie  dei  cittadini  che  hanno diritto di preferenza a
parita' di merito sono:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli invalidi di guerra ed ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13)  i  genitori  ed  i  vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i  genitori  ed  i  vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli  vedovi  non  risposati  dei  caduti  in guerra per fatto di
guerra;
      15)  i  genitori  ed  i  vedovi non risposati e le sorelle ed i
fratelli  vedovi  non  risposati  dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e  i  non  coniugati con riguardo ai figli a
carico;
      19) gli invalidi e i mutilati civili;
      20)  militari  volontari  delle  Forze  Armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferme.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.
    Espletate  le  prove  del concorso, la commissione forma distinte
graduatorie generali di merito.
    Per  il  concorso  di  cui al punto A) dell'art. 1 la graduatoria
verra'   formata   secondo   l'ordine   decrescente  della  votazione
complessiva  costituita  dalla  somma della media dei voti conseguiti
nelle prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.
    Per  il  concorso  di  cui al punto B) dell'art. 1 la graduatoria
verra'  formata  come  nel  precedente comma aggiungendo il punteggio
attribuito ai titoli.
    Qualora  nel  concorso  riservato  non  vi siano vincitori, o non
siano   state  presentate,  entro  i  termini  previsti,  domande  di
ammissione  al concorso stesso, il posto verra' ricoperto utilizzando
la  graduatoria  del  procedimento  concorsuale  di  cui  al punto A)
dell'art. 1 del presente bando.
    La  graduatoria  generale  di  merito,  unitamente  a  quella dei
vincitori,  e' approvata, con decreto dell'autorita' competente ed e'
immediatamente   efficace.   La   graduatoria   dei  vincitori  sara'
successivamente affissa all'albo del rettorato. Di tale affissione si
dara' notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Dalla  pubblicazione  del  predetto avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
    La  graduatoria  dei  vincitori rimane efficace per un termine di
ventiquattro   mesi  dalla  data  della  sopracitata  affissione  per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito
e   che   successivamente  ed  entro  tale  data  dovessero  rendersi
disponibili.  Non  si  da'  luogo  a  dichiarazioni  di  idoneita' al
concorso.