Art. 3. Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e degli Stati membri dell'Unione europea che alla data di scadenza del presente bando: a) abbiano conseguito la laurea presso universita' o istituti superiori italiani o abbiano una laurea conseguita presso universita' o istituti superiori stranieri dichiarata equivalente da una universita' o istituto superiore italiano o dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Murst); b) che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta'. E' escluso qualsiasi beneficio di elevazione dei limiti di eta'. I cittadini dell'Unione europea devono stabilirsi per l'intero periodo di assegnazione della borsa nella sede di fruizione della stessa. Non possono partecipare alla selezione i professori universitari di prima e seconda fascia e categorie equiparate ne' i ricercatori universitari e del C.N.R. ed altri pubblici dipendenti. Puo' partecipare il personale insegnante di ruolo della scuola, che puo' usufruire della borsa previa autorizzazione del competente provveditorato agli studi, secondo la specifica normativa.