Art. 11. Risoluzione del rapporto di lavoro La mancata assunzione del servizio nel termine stabilito dal contratto comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso l'universita', valutati i motivi, puo' prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. Ogni altra causa di estinzione del rapporto e' regolata dai contratti collettivi e dalle disposizioni vigenti.