Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      a)  titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria di
secondo   grado   di   durata  quinquennale,  ivi  compresi  i  licei
linguistici   riconosciuti   per   legge;  il  diploma  di  maturita'
professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; i diplomi
di  istituti  magistrali  e  dei  licei artistici integrati dai corsi
annuali  previsti  dall'art. 1  della legge 11 dicembre 1969, n. 910,
ovvero  diploma  di  qualifica professionale o attestato di qualifica
rilasciato,  ai sensi della legge n. 845/1978, art. 14, inerente alle
mansioni  specifiche  del  profilo  professionale,  piu'  diploma  di
istruzione secondaria di primo grado.
    Per  coloro  che hanno conseguito il titolo di studio all'estero,
e' richiesta la dichiarazione di equipollenza.
    Ai  sensi  dell'art. 84,  comma terzo, della legge n. 312/1980 si
prescinde dal possesso del titolo di studio suddetto per il personale
universitario    della    quarta   qualifica   dell'area   funzionale
amministrativo  contabile  in  servizio  da  almeno cinque anni senza
demerito;
      b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani  non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di un
altro Stato membro dell'Unione europea ;
      c) godimento dei diritti politici;
      d)  idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori di concorso,
da parte del medico competente dell'universita';
      e)  di  essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo
di leva;
      f)  non  aver  riportato condanne penali ne' avere procedimenti
penali  pendenti, ovvero le indicazioni delle condanne riportate alla
data di sentenza dell'autorita' giudiziaria che l'ha emessa (anche se
sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale).
    Non  possono  essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da  altro  impiego  statale  ai  sensi dell'art. 127, primo
comma,  lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o abbiano risolto
un  precedente  rapporto  di  lavoro  per giusta causa o giustificato
motivo.
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea dovranno
possedere,  ai  fini  della partecipazione alla selezione, i seguenti
requisiti:
      1)  godere  dei  diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
      2)  essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      3) aver un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
    L'esclusione  dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti,
puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo
svolgimento   delle   prove,   con  motivato  decreto  del  direttore
amministrativo e notificata all'interessato.