Art. 8. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito e' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 7 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto dei candidati appartenenti alla categoria dei disabili risultati idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con provvedimento amministrativo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno pubblicate mediante affissione all'albo della Divisione organizzazione e gestione delle risorse umane dell'Universita' "Ca' Foscari" di Venezia, Dorsoduro 3246 - Venezia. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per la copertura dei posti per i quali il concorso e' stato bandito. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' ai concorsi. La graduatoria di merito, nell'arco della sua validita', potra' essere utilizzata per la copertura di posti a tempo determinato di pari qualifica e profilo.