Art. 9.

              Assunzione in servizio e periodo di prova

    L'assunzione    sara'    subordinata    all'accertamento    della
disponibilita'  finanziaria sul bilancio dell'Ateneo e secondo quanto
previsto dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997.
    Il  candidato  dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare un
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato con
l'Universita'  "Ca'  Foscari"  di  Venezia  entro il termine previsto
dalla   nota   d'invito.   Decorso   tale  termine,  fatta  salva  la
possibilita'  di una sua proroga a richiesta dell'interessato in caso
di  comprovato  e  giustificato  impedimento,  non  si da' luogo alla
stipulazione del contratto di lavoro.
    Il  rapporto  di  lavoro  e'  regolato,  anche  per  le  cause di
risoluzione e per i termini di preavviso, dai contratti collettivi di
lavoro  del  comparto  universita'  nel tempo vigenti, dalle norme di
legge  concernenti  i  rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in
quanto   compatibili   con   la   natura   ed  i  fini  istituzionali
dell'universita', nonche' dalle norme comunitarie in materia.
    E'  in  ogni  caso  condizione  risolutiva  del  contratto, senza
obbligo  di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento
che ne costituisce il presupposto.
    Il  dipendente  assunto  verra' inquadrato nella quinta qualifica
dell'area  funzionale  amministrativo contabile, profilo di operatore
amministrativo.
    Il  trattamento  economico  sara'  quello  previsto dal contratto
collettivo nazionale di lavoro in vigore al momento dell'assunzione.
    Il  dipendente  assunto e' soggetto ad un periodo di prova di tre
mesi non rinnovabili o prorogabili.
    Decorsa  la  meta'  del  suddetto  periodo di prova, nel restante
periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi
momento  senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del
preavviso,  fatti  salvi i casi di sospensione previsti dal contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro   o  dalle  norme  modificative,
integrative  e sostitutive dello stesso. Il recesso opera dal momento
della    comunicazione    alla    controparte.   Il   recesso   della
amministrazione deve essere motivato.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in   servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    Per  la  restante  disciplina  si  rinvia all'art. 17 del vigente
contratto collettivo di lavoro.