Art. 10.

                            I m p o r t o

    L'importo  lordo  annuo  di  ciascun  assegno  e'  determinato in
L. 25.000.000,    comprensivo   di   tutti   gli   oneri   a   carico
dell'amministrazione.
    L'importo  dell'assegno  viene  erogato  al  beneficiario in rate
mensili  posticipate  e, nel rispetto di quanto previsto dal presente
bando  di  selezione  all'art. 8,  per la sua durata. Agli assegni di
ricerca  si  applicano  in  materia  fiscale  le  disposizioni di cui
all'art. 4   della   legge   13 agosto  1984,  n. 476,  e  successive
integrazioni e modificazioni (esenzione da prelievo fiscale) nonche',
in  materia  previdenziale  quelle  di  cui  all'art. 2,  commi  26 e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive integrazioni
e modificazioni.