Art. 13. Restituzione titoli Al termine dei lavori concorsuali, l'Universita' restituira' a ciascun candidato non risultato vincitore, la documentazione trasmessa unitamente alla domanda di partecipazione, dietro espressa richiesta degli stessi, unita al pagamento di un contributo forfettario di L. 25.000 comprensivo delle spese postali e degli oneri sostenuti dall'amministrazione.