Art. 5.

                 Domanda e termine di presentazione

    Le  domande  di  ammissione  alle  selezioni,  redatte  in  carta
semplice   secondo   il   fac-simile  allegato,  dirette  al  Rettore
dell'Universita' degli studi di Ancona, dovranno pervenire, a pena di
esclusione,  entro  il termine perentorio di giorni trenta dalla data
di    pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale,   se   presentate
direttamente,   o  essere  spedite  entro  il  termine  indicato  per
raccomandata postale con avviso di ricevimento.
    A  tale  fine  fa  fede  il  timbro  a  data dell'ufficio postale
accettante.
    I  candidati  dovranno  redigere  la  domanda  secondo  lo schema
allegato,  indicando il nome, il cognome, il domicilio eletto ai fini
della selezione (completo di codice di avviamento postale) e sotto la
propria responsabilita':
      1) titolo di studio posseduto, universita' che lo ha rilasciato
e data di conseguimento;
      2) cittadinanza;
      3)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non aver
procedimenti penali pendenti;
      4)  di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali indicando il
relativo comune;
      5) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;
      6) di avere l'idoneita' fisica alla collaborazione;
      7)  di  non  usufruire  di  borse  di studio a qualsiasi titolo
conferite  (con  l'eccezione  di  quelle  cumulabili, specificate nel
successivo art. 9);
      8) la conoscenza della lingua inglese.
    I  candidati  portatori  di handicap dovranno richiedere ai sensi
della  legge  n. 104/1992 l'ausilio necessario per poter sostenere il
colloquio.
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono,
inoltre,  dichiarare  di  godere  dei diritti civili e politici anche
nello  Stato  di appartenenza o di provenienza, di non aver riportato
condanne  penali  nello  Stato  in  cui  sono  cittadini ed in quello
italiano, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    La firma in calce alla domanda non e' sottoposta ad autentica.
    Alla domanda il candidato dovra' allegare:
      certificato   di   laurea  con  l'indicazione  della  votazione
riportata nei singoli esami di profitto e in quello di laurea;
      un   curriculum   in  duplice  copia  della  propria  attivita'
scientifica e professionale;
      l'elenco in duplice copia dei documenti e delle pubblicazioni;
      documenti  e  titoli  che  si  ritengano  utili  ai  fini della
selezione.
    L'amministrazione  non assume alcuna responsabilita' derivante da
inesatte  indicazioni  da parte del candidato o da eventuali disguidi
postali.
    Ai  fini  della  valutazione,  i candidati dovranno allegare alla
domanda i documenti comprovanti i titoli posseduti, anche utilizzando
le  modalita'  indicate  nel  decreto del Presidente della Repubblica
n. 403  del  20 ottobre 1998, in materia di autocertificazione. A tal
fine   saranno   a   disposizione   modelli   predisposti  presso  la
ripartizione personale docente.
    Con  riferimento alle pubblicazioni e ai titoli, che si ritengono
utili  al  fine delle presenti selezioni, i candidati, ove presentino
fotocopie  in  luogo  degli  originali,  dovranno  allegare  apposita
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' in cui si attesti
la  conformita'  all'originale. La sottoscrizione della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' non e' soggetta ad autenticazione
ove  sia  apposta  in  presenza  del  dipendente  addetto. Qualora la
suddetta  documentazione  venga  spedita o presentata direttamente da
persona  diversa  dal  candidato,  dovra' essere prodotta anche copia
fotostatica  di  un  documento  di identita' del sottoscrittore (sono
ritenuti  validi  soltanto  i  documenti  di  identita'  provvisti di
fotografia  e  rilasciati da un'amministrazione dello Stato). In caso
di  dichiarazioni  sostitutive  di  atti di notorieta' mancanti della
copia  fotostatica  del  documento  di identita', il candidato verra'
ammesso  a  partecipare  alla  procedura,  ma  non si procedera' alla
valutazione dei titoli e delle pubblicazioni di cui si tratta.
    Per  le  pubblicazioni  o  per  i lavori stampati all'estero deve
risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati
in  Italia  devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1
del decreto-legge luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
    Ai  titoli  redatti  in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al
testo   straniero   dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti gia' presentati
presso questa Universita'.