Art. 7. Recesso e preavviso In caso di recesso dal contratto, il titolare dell'assegno di collaborazione alla ricerca e' tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.