Art. 8. Compiti e valutazione dell'attivita' Il titolare dell'assegno di ricerca collabora allo svolgimento dell'attivita' di ricerca, mediante stipula di apposito contratto di diritto privato a tempo determinato della durata prevista dall'allegato A. Tale contratto non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato. Il titolare dell'assegno potra' svolgere una limitata attivita' didattica rivolta agli studenti dei corsi di laurea e/o di diploma di questa Universita', su espresso consenso del medesimo e previa delibera del consiglio della struttura alla quale afferisce, secondo i criteri previsti dall'art. 5 del regolamento d'ateneo, come modificato dal senato accademico nella seduta del 16 novembre 1999. Gli assegni di cui al presente bando non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita' o degli enti di cui al precedente art. 2, comma 2. I soggetti titolari degli assegni in questione partecipano a programmi/progetti di ricerca delle strutture universitarie con assunzione di specifiche responsabilita' nell'esecuzione delle connesse attivita' tecnico-scientifiche in diretta collaborazione con i professori ed i ricercatori. Per un periodo non superiore alla meta' della durata del contratto, il titolare dell'assegno potra' essere autorizzato a soggiornare all'estero presso una o piu' qualificate universita' o enti di ricerca. Il titolare dell'assegno autorizzato dal consiglio della struttura di afferenza, previo consenso del responsabile della ricerca, dovra' ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso dette istituzioni di ricerca. Il periodo di permanenza all'estero puo' essere ripetuto nel caso di rinnovo del contratto. Il titolare dell'assegno dovra' presentare semestralmente al responsabile della ricerca una relazione sull'attivita' di ricerca svolta, ai fini della valutazione della sua attivita'. Il responsabile, dopo averla vistata, la sottoporra' al consiglio di dipartimento/istituto di afferenza perche' deliberi in merito. In caso di valutazione negativa sull'attivita' svolta, il responsabile della ricerca inviera' una motivata relazione, per il tramite del preside, al rettore, che notifichera' la risoluzione del contratto al titolare dell'assegno a decorrere dal primo giorno del mese successivo. Al termine del rapporto di collaborazione, i soggetti di cui all'art. 51, comma 6, della legge n. 449/1997 sono tenuti a depositare il risultato della collaborazione di ricerca presso la struttura di appartenenza e la biblioteca, dandone comunicazione all'amministrazione.