Art. 9. Cumulo - Compatibilita' - Interruzioni Non e' ammesso il cumulo di assegni di collaborazione di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegno puo' frequentare corsi di dottorato di ricerca. Il titolare di assegno di ricerca in servizio c/o pubbliche amministrazioni deve essere collocato in aspettativa senza assegni. E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa autorizzazione del rettore con il preventivo assenso del responsabile della ricerca. Tali attivita' esterne, occasionali e di breve durata, non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta in qualita' di titolare di assegno di ricerca. Per tutta la durata dell'assegno e' inibito lo svolgimento, in modo continuativo, di rapporti di lavoro. I titolari di assegno non possono assumere incarichi di docenza universitaria ufficiale o integrativa. L'attivita' di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non puo' essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno. In applicazione a quanto previsto dal senato accademico nella seduta del 29 febbraio 2000, i titolari degli assegni di cui al presente bando di selezione potranno frequentare corsi di dottorato di ricerca, anche in deroga al numero determinato, fermo restando il superamento delle prove di ammissione.