Art. 5.

                       Commissione di esperti

    Con delibera del direttore generale sara' nominata la commissione
di  cui all'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 229/1999
composta  da tre membri e precisamente dal direttore sanitario che la
presiede,  e  da  due  dirigenti dei ruoli del personale del Servizio
sanitario  nazionale,  preposti  ad  una  struttura  complessa  nella
disciplina   oggetto   dell'incarico,  di  cui  uno  individuato  dal
direttore  generale ed uno dal consiglio dei sanitari ovvero ai sensi
dell'art. 17,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n. 502/1992  dal
consiglio di direzione qualora costituito.