Art. 5. Commissione di esperti Con delibera del direttore generale sara' nominata la commissione di cui all'art. 15-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 229/1999 composta da tre membri e precisamente dal direttore sanitario che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa nella disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal consiglio dei sanitari ovvero ai sensi dell'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 dal consiglio di direzione qualora costituito.