Art. 7.

                       Assunzione in servizio

    L'incarico  sara'  conferito  dal direttore generale sulla scorta
del parere della commissione di esperti che predisporra' l'elenco dei
candidati idonei.
    L'incarico  ha  durata tra tre e sette anni ed e' rinnovabile. Il
rinnovo  ed  il mancato rinnovo sono disposti dal direttore generale,
con   provvedimento   motivato,   previa  verifica  dell'espletamento
dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse
attribuite.
    L'incarico   si  risolve  qualora  sia  stato  accertato  che  il
conferimento sia avvenuto mediante presentazione di documenti falsi o
viziati da invalidita' non sanabile.
    E' fatto obbligo a chi assume l'incarico di acquisire l'attestato
di  formazione  manageriale,  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997, nel primo corso utile.