Art. 7. Assunzione in servizio L'incarico sara' conferito dal direttore generale sulla scorta del parere della commissione di esperti che predisporra' l'elenco dei candidati idonei. L'incarico ha durata tra tre e sette anni ed e' rinnovabile. Il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti dal direttore generale, con provvedimento motivato, previa verifica dell'espletamento dell'incarico con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite. L'incarico si risolve qualora sia stato accertato che il conferimento sia avvenuto mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. E' fatto obbligo a chi assume l'incarico di acquisire l'attestato di formazione manageriale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, nel primo corso utile.