Art. 8. Modalita' dell'autocertificazione L'autocertificazione prevista negli articoli precedenti deve, a pena di nullita', essere redatta ai sensi delle leggi 15 gennaio 1968, n. 15, 15 maggio 1997, n. 127, e relativi regolamenti di attuazione e loro successive integrazioni e modificazioni. Le autocertificazioni hanno validita' e verranno accettate, quindi, solo se redatte con specifica indicazione dei termini di legge predetti e con la dichiarazione di assunzione delle responsabilita', previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, conseguenti a dichiarazioni mendaci, falsita' negli atti, l'uso di atti falsi o esibizione di atti contenenti dati non piu' rispondenti a verita'. Le dichiarazioni non sottoscritte in presenza dell'addetto di questa Azienda, quali, per esempio, quelle allegate alle domande inviate per posta, devono essere necessariamente accompagnate da copia di un documento di identita' personale. In mancanza di detta copia, non saranno tenute in considerazione.