Art. 3. Prove di efficienza fisica 1. Alle prove di efficienza fisica le concorrenti dovranno presentarsi munite di tenuta ginnica e dovranno produrre il certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera rilasciato da medici della federazione medico sportiva italiana ovvero dal personale sanitario delle strutture pubbliche o private convenzionate, normativamente previste. La mancata presentazione di detto certificato determinera' la non ammissione della concorrente a sostenere dette prove. 2. Le prove da eseguire sono riportate nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Per conseguire l'idoneita' le concorrenti dovranno superare almeno una delle quattro prove previste. 4. L'esito delle prove di efficienza fisica, che sara' comunicato alle interessate seduta stante, e' definitivo. 5. Il superamento delle prove di efficienza fisica dara' luogo, con le modalita' riportate nel gia' citato allegato "A" e nei limiti nel medesimo previsti, alla attribuzione di un punteggio incrementale, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui all'art. 14 del bando. 6. La direzione generale per il personale militare si riserva, compatibilmente con i tempi di svolgimento delle prove, la facolta' di riconvocare ad altra data le concorrenti che, per documentate cause di forza maggiore, non potessero presentarsi alle prove di efficienza fisica nel giorno stabilito. A tal fine le interessate dovranno far pervenire la richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax 06/4827347) al massimo entro il giorno della prova, inviando documentazione probatoria dei motivi dell'assenza.