Art. 3.


                     Prove di efficienza fisica

    1. Alle  prove  di  efficienza  fisica  le  concorrenti  dovranno
presentarsi   munite   di  tenuta  ginnica  e  dovranno  produrre  il
certificato   di  idoneita'  all'attivita'  sportiva  agonistica  per
l'atletica  leggera  rilasciato  da  medici  della federazione medico
sportiva  italiana  ovvero  dal  personale  sanitario delle strutture
pubbliche   o  private  convenzionate,  normativamente  previste.  La
mancata  presentazione  di  detto  certificato  determinera'  la  non
ammissione della concorrente a sostenere dette prove.
    2. Le  prove  da  eseguire  sono riportate nell'allegato "A", che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    3. Per  conseguire  l'idoneita'  le concorrenti dovranno superare
almeno una delle quattro prove previste.
    4. L'esito delle prove di efficienza fisica, che sara' comunicato
alle interessate seduta stante, e' definitivo.
    5. Il  superamento  delle prove di efficienza fisica dara' luogo,
con  le modalita' riportate nel gia' citato allegato "A" e nei limiti
nel   medesimo   previsti,   alla   attribuzione   di   un  punteggio
incrementale,  utile per la formazione della graduatoria di merito di
cui all'art. 14 del bando.
    6. La  direzione  generale  per il personale militare si riserva,
compatibilmente  con  i tempi di svolgimento delle prove, la facolta'
di  riconvocare  ad  altra  data  le concorrenti che, per documentate
cause  di  forza maggiore,  non  potessero  presentarsi alle prove di
efficienza  fisica  nel  giorno  stabilito. A tal fine le interessate
dovranno  far  pervenire  la  richiesta  di  riconvocazione  (a mezzo
telegramma  o fax 06/4827347) al massimo entro il giorno della prova,
inviando documentazione probatoria dei motivi dell'assenza.