Art. 4.


                      Accertamenti psico fisici

    1. Le  concorrenti  risultate  idonee  alle  prove  di efficienza
fisica  saranno  sottoposte ad accertamenti psico-fisici a cura della
commissione di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del bando.
    2. L'idoneita'  psico-fisica  al servizio delle concorrenti quali
ufficiali   in   servizio  permanente  effettivo  dei  ruoli  normali
dell'esercito  sara'  accertata con le modalita' previste dal decreto
ministeriale 4 aprile 2000, citato nelle premesse.
    Le concorrenti dovranno, inoltre, essere riconosciute in possesso
dei seguenti specifici requisiti fisici:
      statura non inferiore a mt. 1,61;
      acutezza  visiva  uguale  o superiore a complessivi 10/10 e non
inferiore   a  4/10  nell'occhio  che  vede  meno  raggiungibile  con
correzione  non superiore a 6 diottrie per la miopia e l'astigmatismo
miopico,   a   5   diottrie   per   l'ipermetropia  e  l'astigmatismo
ipermetropico  e  a  4  diottrie per l'astigmatismo misto anche ad un
solo  occhio;  campo  visivo,  senso  cromatico  e  motilita' oculare
normali;
      percezione  uditiva  della  voce  di ordinaria conversazione ad
almeno  sette  metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non
inferiore  a  quattro  metri dall'altro ovvero ad almeno sei metri di
distanza  da  un  orecchio  e  ad una distanza non inferiore a cinque
metri dall'altro;
      normale  ed  armonioso  assetto della struttura di personalita'
nelle sue componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
    3. La  commissione,  prima di eseguire la visita medica generale,
disporra'   per   tutte   le   concorrenti  i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio:
      esame  radiografico  del torace in due proiezioni, solo qualora
le  concorrenti  non producano il relativo referto da cui risulti che
tale  accertamento  sia  stato  eseguito entro i tre mesi antecedenti
presso  organi sanitari militari o strutture pubbliche, come indicato
nell'art. 11, comma 1, del bando di concorso.
    Qualora  la  concorrente non esibisca detto referto, al solo fine
dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, dovra'
produrre  un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni
dalla  data  di  presentazione,  che  escluda la sussistenza di detto
stato.  In  assenza  di  detto  referto, la concorrente dovra' essere
sottoposta, al fine sopraindicato, al test di gravidanza.
    In  caso di positivita' del test di gravidanza la commissione non
potra'  in  nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra'
astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2,
del  gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, secondo il quale
lo   stato   di   gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare;
      cardiologico con E.C.G.;
      oculistico;
      otorinolaringoiatrico;
      psichiatrico;
      ecografia pelvica;
      analisi delle urine con esame del sedimento;
      analisi del sangue concernente:
        emocromo completo;
        glicemia;
        creatininemia;
        transaminasemia (ALT-AST);
        bilirubinemia totale e frazionata;
        G6PDH (metodo quantitativo).
    La   commissione  potra'  inoltre  procedere  ad  ogni  ulteriore
indagine ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e
medico legale.
    4.   La   commissione   provvedera'   a   definire  per  ciascuna
concorrente,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla normativa e dalle
direttive  indicate  nelle  premesse, il profilo sanitario che terra'
conto  delle caratteristiche somato-funzionali possedute, nonche' dei
requisiti psico-fisici suindicati.
    5. La   commissione  medica,  seduta  stante,  comunichera'  alla
concorrente  l'esito  della  visita medica, sottoponendole il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
      "Idonea  quale  ufficiale  in servizio permanente effettivo del
ruolo  normale  del  Corpo  (rispettivamente, di amministrazione e di
commissariato   dell'esercito,   sanitario   dell'esercito   e  degli
ingegneri  dell'esercito)",  con indicazione del profilo sanitario di
cui al successivo comma 7;
      "Non  idonea  quale  ufficiale in servizio permanente effettivo
del ruolo normale del Corpo (rispettivamente, di amministrazione e di
commissariato   dell'esercito,   sanitario   dell'esercito   e  degli
ingegneri   dell'esercito)",  con  indicazione  della  causa  di  non
idoneita'.
    6. Saranno  giudicate  "idonee"  le  concorrenti  in possesso dei
requisiti  sopra  precisati  cui  sia  stato  attribuito  il seguente
profilo sanitario minimo:
    PS  CO  AC  AR  AV  LS  LI  VS  AU
     2      3     2      2      2      2     2     3      2
    Al  profilo  sanitario  minimo  sopra  indicato  sara' attribuito
punteggio pari a 0 (zero). Per ciascun coefficiente uguale ad 1 (uno)
del   profilo  stesso,  ad  eccezione  di  PS,  sara'  attribuito  un
incremento  di  0,5  punti,  fino ad un massimo di punti 4 (quattro).
Detto  punteggio  sara'  utile per la formazione della graduatoria di
merito di cui all'articolo 14 del bando.
    7. Saranno   giudicate  "non  idonee"  le  concorrenti  risultate
affette da:
      imperfezioni  ed infermita' previste dalla vigente normativa in
materia di inabilita' al servizio militare di leva;
      disturbi  della  parola  anche  se  in  forma lieve (dislalia -
disartria);
      stato  di  tossicodipedenza o tossicofilia da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare;
      malattie  o  lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero  dello  stato  di  salute  e  dei requisiti necessari per la
frequenza del corso;
      tutte  quelle  malformazioni  ed infermita' non contemplate dai
precedenti  alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e  con  l'impiego  quale  ufficiale  in servizio permanente dei ruoli
normali.
    8. Nei   confronti   delle   concorrenti   che   all'atto   degli
accertamenti  sanitari  venissero  riconosciute affette da malattie o
lesioni  acute  di  recente insorgenza e di presumibile breve durata,
per  le  quali  risultasse  scientificamente  probabile un'evoluzione
migliorativa,  tale  da  lasciar  prevedere il possibile recupero dei
requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimera'
giudizio,  ne'  definira'  il  profilo  sanitario.  Essa  fissera' il
termine  -  che  non potra' comunque superare la data prevista per il
completamento  della  prova  orale  da parte di tutti i concorrenti -
entro   il   quale   sottoporra'   dette   concorrenti  ad  ulteriori
accertamenti    sanitari,   per   verificare   l'eventuale   recupero
dell'idoneita' fisica.
    9. Il   giudizio   riportato   negli   accertamenti  sanitari  e'
definitivo.  Pertanto,  le  concorrenti  giudicate  "non  idonee" non
saranno ammesse a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
    10. Le  concorrenti  giudicate  "non  idonee" potranno, tuttavia,
spedire  con lettera raccomandata al Ministero della difesa direzione
generale  per  il  personale  militare  -  I  reparto  - 1a Divisione
reclutamento ufficiali - 1a sezione - Via XX Settembre, 123/A - 00187
Roma,  improrogabilmente  entro il decimo giorno successivo alla data
degli  accertamenti  sanitari, specifica istanza, corredata di idonea
documentazione    rilasciata   da   struttura   sanitaria   pubblica,
relativamente  alle  cause  che  hanno determinato il giudizio di non
idoneita'.  Detta  istanza  potra'  essere  anticipata  alla predetta
direzione generale a mezzo fax (06/4827347).
    11. Non  saranno  prese  in  considerazione  istanze  prive della
prevista  documentazione  ovvero  spedite  oltre  i termini perentori
sopraindicati.
    12. In   caso   di   accoglimento  dell'istanza,  le  concorrenti
riceveranno  dalla  direzione  generale  per il personale militare la
relativa comunicazione.
    13. In  caso  di  mancato  accoglimento  dell'istanza, invece, il
giudizio  di  non  idoneita'  riportato al termine degli accertamenti
sanitari si intendera' confermato.
    14. Il  giudizio circa l'idoneita' psico-fisica delle concorrenti
di  cui al precedente comma 10 - in caso di accoglimento dell'istanza
-  sara'  espresso  dalla  commissione  di  cui all'art. 13, comma 1,
lettera  c),  del bando a seguito di valutazione della documentazione
allegata  all'istanza  di  ulteriori  accertamenti,  ovvero,  qualora
necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.
    15. Il  giudizio  espresso  da  detta commissione e' definitivo e
sara'  comunicato  alle  concorrenti  seduta stante. Pertanto, per le
concorrenti  giudicate "idonee" la commissione provvedera' a definire
il  profilo  sanitario  di  cui al precedente comma 6. Le concorrenti
dichiarate "non idonee" anche a seguito della valutazione sanitaria o
degli  ulteriori  accertamenti  sanitari  disposti,  invece,  nonche'
quelle  che  abbiano  rinunciato  ai  medesimi  saranno  escluse  dal
concorso.
    I  verbali  degli accertamenti sanitari dovranno essere trasmessi
alla  direzione  generale  per il personale militare - I reparto - 1a
Divisione  reclutamento ufficiali - 1a sezione, entro il terzo giorno
dalla data di completamento degli accertamenti medesimi.