Art. 11.

                          Periodo di prova

    Il  periodo  di  prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato  o  prorogato  alla  scadenza.  Decorso il periodo di prova
senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti,
il dipendente si intende confermato in servizio.