Art. 13. Ritiro dei titoli I candidati potranno provvedere al recupero dei titoli e delle pubblicazioni inviate all'Universita' entro sei mesi dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione atti, salvo eventuale contenzioso in atto; trascorso tale termine, l'Universita' disporra' del materiale secondo le proprie necessita', senza alcuna responsabilita'.