Art. 13.

                          Ritiro dei titoli

    I  candidati  potranno  provvedere al recupero dei titoli e delle
pubblicazioni   inviate   all'Universita'   entro   sei   mesi  dalla
comunicazione   dell'avvenuta   approvazione  atti,  salvo  eventuale
contenzioso  in atto; trascorso tale termine, l'Universita' disporra'
del   materiale   secondo   le   proprie   necessita',  senza  alcuna
responsabilita'.