Art. 4. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice sara' nominata e composta ai sensi delle vigenti disposizioni. La commissione alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli e delle prove di esame da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi rispettivamente ai titoli ed alle singole prove.