Art. 5.

                  Svolgimento delle prove di esame

    Le  prove  di  esame  del  concorso  consisteranno  in  una prova
scritta,   in   una   prova   teorico-pratica  ed  in  un  colloquio,
comprendente  l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera
tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e nella conoscenza dell'uso
delle  apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse
(v. allegato programma).
    Il punteggio complessivo e' pari a 100 punti cosi' suddivisi:
      40 punti per i titoli, 60 punti per le prove di esame.
    La  determinazione  dei  criteri  generali per la valutazione dei
titoli  e  la  valutazione  dei  titoli dei singoli concorrenti sara'
effettuata  dalla  commissione  prima  dello  svolgimento delle prove
scritte.
    Alle   prove  scritte  saranno  ammessi  i  candidati  che  nella
valutazione dei titoli abbiano riportato un punteggio non inferiore a
20/40.
    I  candidati  ammessi  verranno  convocati  a  sostenere le prove
d'esame mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
    Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato in
ciascuna  delle due prove una votazione di almeno 14/20. Ai candidati
che   avranno   conseguito  l'ammissione  al  colloquio  verra'  data
comunicazione  con  l'indicazione  dei  voti riportati nelle suddette
prove,  non  meno  di  venti  giorni  prima  di quello in cui debbono
sostenerla.
    Il  colloquio  non  si  intendera'  superato  se  la  valutazione
complessiva sara' inferiore a 14/20.
    La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando  il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova
scritta, nella prova teorico-pratica e nel colloquio.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove di esame i candidati
dovranno  essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento validi a norma di legge:
      a) tessera  personale  di  riconoscimento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 luglio  1967,  n. 851, e successive
modificazioni e integrazioni;
      b) tessera  postale  o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita';
      c) fotografia  recente, con la firma dell'aspirante autenticata
dal sindaco o da un notaio.
    Saranno  esclusi  dalla prova i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.
    La  mancata  presentazione  alle  prove  sara'  considerata  come
rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.