Art. 6. Titoli La valutazione dei titoli sara' effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e per le categorie e con il punteggio qui di seguito indicati: a) titoli di studio: diploma di laurea, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40; b) idoneita' conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo di 2/40; c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40; d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40; e) altri titoli, ivi comprese le idoneita' a concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali settima e superiori della stessa area, fino ad un massimo di 2/40.