Art. 6.

                               Titoli

    La  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata  sulla  base  dei
documenti  prodotti  dai  candidati  e  per  le  categorie  e  con il
punteggio qui di seguito indicati:
      a) titoli   di   studio:   diploma   di   laurea,   scuola   di
specializzazione, dottorato di ricerca, fino ad un massimo di 12/40;
      b) idoneita' conseguita ai concorsi per esami di accesso a pari
qualifica funzionale della stessa area, fino ad un massimo di 2/40;
      c) pubblicazioni scientifiche, fino ad un massimo di 12/40;
      d) incarichi e servizi speciali, fino ad un massimo di 12/40;
      e) altri  titoli,  ivi  comprese  le  idoneita'  a concorsi per
l'accesso alle qualifiche funzionali settima e superiori della stessa
area, fino ad un massimo di 2/40.