Art. 9.

                     Presentazione dei documenti

    Il  vincitore,  con  riserva  di  accertamento  del  possesso dei
requisiti  per  l'ammissione  all'impiego, all'atto della stipula del
contratto  di  lavoro individuale, sara' invitato a presentare, entro
trenta  giorni, i sottoelencati documenti, conforme alle prescrizioni
delle leggi sul bollo;
      a)  originale  o  copia  autenticata  o  autocertificazione del
titolo  richiesto  dall'art.  2,  punto  1-b)  del presente bando, in
sostituzione del titolo di studio in originale o copia conforme, puo'
essere  presentato un documento rilasciato dalla competente autorita'
scolastica.   Qualora  il  titolo  di  studio  sia  stato  conseguito
all'estero,  si  dovra'  produrre  dichiarazione  di equipollenza del
titolo  italiano  del  titolo di studio posseduto; tale dichiarazione
dovra' essere rilasciata dalle competenti autorita';
      b)   certificato  medico  rilasciato  dall'autorita'  sanitaria
locale  competente  per territorio o da un medico militare, dal quale
risulti   che   il   candidato  e'  fisicamente  idoneo  al  servizio
continuativo  e  incondizionato  nell'impiego  al quale concorre. Nel
suddetto  certificato  dovra'  essere  precisato  che  si e' eseguito
l'accertamento  sierologico  del  sangue,  ai sensi dell'art. 7 della
legge  25  luglio  1956,  n. 837.  I  candidati  invalidi di guerra e
assimilati   devono  produrre,  ai  sensi  dell'art. 20  della  legge
2 aprile  1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale
sanitario  comprovante  che l'invalido per la natura e il grado della
sua  invalidita'  o mutilazione non puo' riuscire di pregiudizio alla
salute ed incolumita' dei compagni di lavoro. La capacita' lavorativa
dei  portatori  di  handicap  e'  accertata  dalla commissione di cui
all'art. 4  della legge n. 104/1992. L'amministrazione ha la facolta'
di  sottoporre  a  visita  medica  di controllo i candidati utilmente
collocati  in graduatoria; coloro che non siano riconosciuti idonei o
non  si presentino o rifiutino di sottoporsi alla visita sono esclusi
dalla selezione;
      c) copia integrale dello stato matricolare aggiornato;
      d) dichiarazione di opzione per il nuovo ruolo.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di cui sopra, e fatta salva la
possibilita'  di una sua proroga a richiesta dell'interessato in caso
di  comprovato  impedimento,  non  si da' luogo alla stipulazione del
contratto,  ovvero si provvede, per il rapporto gia' instaurato, alla
immediata  risoluzione  del  medesimo.  Comporta altresi' l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio
nel  termine  assegnato,  salvo  comprovati  e giustificati motivi di
impedimento.  In  tal  caso  l'amministrazione,  valutati  i  motivi,
proroga  il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
    I  documenti  di  cui alle lettere b), e c) devono essere di data
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito
ad esibirli.
    I  certificati, rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino,  devono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzate dalle competenti autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere
regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni
dalla relativa richiesta.
    Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguiti  al  provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.