Art. 9. Presentazione dei documenti Il vincitore, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, all'atto della stipula del contratto di lavoro individuale, sara' invitato a presentare, entro trenta giorni, i sottoelencati documenti, conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo; a) originale o copia autenticata o autocertificazione del titolo richiesto dall'art. 2, punto 1-b) del presente bando, in sostituzione del titolo di studio in originale o copia conforme, puo' essere presentato un documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si dovra' produrre dichiarazione di equipollenza del titolo italiano del titolo di studio posseduto; tale dichiarazione dovra' essere rilasciata dalle competenti autorita'; b) certificato medico rilasciato dall'autorita' sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel suddetto certificato dovra' essere precisato che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. I candidati invalidi di guerra e assimilati devono produrre, ai sensi dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro. La capacita' lavorativa dei portatori di handicap e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati utilmente collocati in graduatoria; coloro che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o rifiutino di sottoporsi alla visita sono esclusi dalla selezione; c) copia integrale dello stato matricolare aggiornato; d) dichiarazione di opzione per il nuovo ruolo. Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato in caso di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per il rapporto gia' instaurato, alla immediata risoluzione del medesimo. Comporta altresi' l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i motivi, proroga il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. I documenti di cui alle lettere b), e c) devono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di ricevimento dell'invito ad esibirli. I certificati, rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi', legalizzate dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta. Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.