IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981; Visto il D.I 20 maggio 1983, in particolare l'art. 6; Visto il D.I. 27 luglio 1988, n. 534; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 405; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare gli artt. 7, 8 e 61; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e il successivo aggiornamento effettuato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1 - comma 52; Vista la legge 15 maggio 1997,n. 127; Visto il decreto rettorale 5 agosto 1999 con il quale e' stato emanato il regolamento interno sul reclutamento del personale non docente; Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488; Considerato che ai sensi dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli atenei possono decidere il numero e la tipologia del personale da assumere nel rispetto delle disponibilita' finanziarie; Verificata la disponibilita' finanziaria; Considerato che occorre riservare il 15% dei posti in organico agli appartenenti alle categorie di cui alla legge n. 482/1968 relativa al profilo di assistente di elaborazione dati come previsto dall'art. 5, comma 3, punto 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che occorre riservare il 20% dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 5, comma 3, punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; Considerato che la riserva del 2% dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 5. comma 3, punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 che dispone, ai sensi della legge 20 settembre 1980, n. 574 - art. 40 - la riserva dei posti a favore degli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato, senza demerito, la ferma biennale risulta inoperante: Dispone: Art. 1. Numero dei posti E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di assistente di elaborazione dati (sesta qualifica funzionale) dell'area funzionale delle strutture di elaborazione dati.