Art. 2.

                  Requisiti generali di ammissione

    Gli  aspiranti al concorso devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
      1) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani  non appartenenti alla Repubblica o cittadinanza di uno
degli Stati membri della Comunita' europea;
      2)   titolo   di   studio:   diploma   di  maturita'  classica,
scientifica,  magistrale,  tecnica o professionale, oppure diploma di
istruzione secondaria di 1o grado piu' diploma di corso professionale
specifico  rilasciato  da  enti  pubblici  o aziende specializzate di
settore  o  attestato  di attivita' lavorativa specifica prestata per
almeno  due  anni  presso  enti  pubblici  o aziende specializzate di
settore,  con  esclusione  del periodo di apprendistato. Si prescinde
dal  possesso  del  titolo di studio, ai sensi del 3o comma, art. 84,
della  legge  n. 312/1980, per il personale delle universita' e degli
istituti   di   istruzione  universitaria  appartenente  alla  quinta
qualifica  fimzionale  in  servizio  senza  demerito da almeno 5 anni
purche' in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla
quinta  qualifica;  I cittadini stranieri appartenenti ad altri Stati
della  Comunita'  economica europea dovranno essere in possesso di un
titolo  di  studio  riconosciuto  equipollente  a  quelli  di  cui al
precedente  comma  in  base  ad accordi internazionali, ovvero con le
modalita'  di  cui  all'art. 332  del  testo  unico  31 agosto  1933,
n. 1592.  Tale equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione
rilasciata dalle competenti autorita';
      3)  idoneita'  fisica  e  psichica  al servizio continuativo ed
incondizionato   all'impiego  al  quale  il  concorso  si  riferisce.
L'amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica di
controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente.
      4)  essere  in  regola  con  le  norme concernenti gli obblighi
militari;
      5)   godimento  dei  diritti  politici;  non  possono  accedere
all'impiego   coloro   che   siano   stati  destituiti  o  dispensati
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente
insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego  statale ai sensi dell'art. 127, 1o comma, lett. d) del testo
unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli impiegati
civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza e provenienza;
      b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica.
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.