Art. 3.

          Presentazione della domanda - termini e modalita'

    Le  domande  di  ammissione al concorso, indirizzate al direttore
amministrativo  dell'Universita'  "La Sapienza" di Roma, Ripartizione
II  -  Concorsi  - Piazzale Aldo Moro, 5, redatte su carta libera, in
conformita'  all'allegato  A)  e  firmate  dagli  aspiranti, dovranno
essere fatte pervenire entro e non oltre trenta giorni, che decorrono
dal  giorno  successivo alla data di pubblicazione del presente bando
di concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed
esami" - della Repubblica italiana.
    Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal
1o  comma  del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
    Nella  domanda  i  candidati dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
      1)  cognome  e  nome  (le aspiranti coniugate dovranno indicare
anche il cognome del coniuge);
      2) data e luogo di nascita;
      3) il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
      4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi  della  mancata  iscrizione  o della cancellazione dalle liste
medesime;
      5)  di  non  aver  mai riportato condanne penali e di non avere
procedimenti  penali in corso; in caso contrario indicare le condanne
penali;
      6)  il  possesso  del  titolo  di  studio richiesto al punto 2)
dell'art. 2;
      7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      8)  di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce;
      9)    gli   eventuali   servizi   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le  eventuali  cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego;
      10)  di  non  essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso  una  pubblica amministrazione per persistente e insufficiente
rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego
statale  ai  sensi dell'art. 127, lett. d), del testo unico approvato
con  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
per  aver  conseguito  l'impiego  mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidita' insanabile;
      11)  il  domicilio  e  recapito  al  quale  si  desidera  siano
trasmesse eventuali comunicazioni.
    I  candidati  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea
devono  dichiarare altresi' di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana  e di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati
di  provenienza  ovvero i motivi di mancato godimento, e di essere in
possesso,   fatta  eccezione  della  titolarita'  della  cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica.
    L'amministrazione  non  assume alcuna responsabilita' per il caso
di   irreperibilita'   del   destinatario   e   per   dispersione  di
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del recapito da
parte  del  candidato  o  da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento  dell'indirizzo  indicato  nella  domanda,  per eventuali
disguidi    postali    e   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione  stessa, per mancata restituzione dell'avviso di
ricevimento  della  domanda,  dei  documenti  o  delle  comunicazioni
relative al concorso.
    La   domanda   dovra'   contenere  in  modo  esplicito  tutte  le
dichiarazioni  di  cui sopra; l'omissione di una sola di esse, se non
sanabile,   determinera'   l'invalidita'  della  domanda  stessa  con
l'esclusione  dell'aspirante dal concorso. Ai sensi dell'art. 3 della
legge  15 maggio  1997,  n. 127, la firma del candidato in calce alla
domanda   di   partecipazione   al   concorso   non  e'  soggetta  ad
autenticazione.
    La  mancata  sottoscrizione  della  domanda  di partecipazione da
parte dei candidati comporta l'esclusione dal concorso.
    I   candidati   portatori  di  handicap,  ai  sensi  della  legge
5 febbraio   1992,  n. 104,  dovranno  fare  esplicita  richiesta  in
relazione   al   proprio  handicap,  riguardo  l'ausilio  necessario,
nonche',    l'eventuale    necessita'   di   tempi   aggiuntivi   per
l'espletamento delle prove d'esame.