Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  redige  la
graduatoria  di  merito  secondo l'ordine decrescente della votazione
complessiva riportata.
    Con  dispositivo  direttoriale,  tenuto  conto  della  norma  che
concerne  il  titolo  di  preferenza o precedenza, sara' approvata la
graduatoria generale e dichiarati i vincitori del concorso.
    Qualora  i  posti  oggetto di riserva non vengano ricoperti dagli
appartenenti   alle   categorie  riservatarie,  gli  stessi  verranno
ricoperti dai vincitori utilmente collocati in graduatoria.
    Detta graduatoria sara' pubblicata all'albo di ateneo.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di detto avviso decorreranno i termini per eventuali
impugnative,  la'  dove  i  provvedimenti  non  siano  stati  portati
altrimenti a conoscenza.
    La  graduatoria  dei  vincitori  rimane efficace per ventiquattro
mesi  dalla  data di emissione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso e' stato bandito.