Art. 8. Assunzione in servizio I candidati vincitori saranno invitati ad assumere servizio nonche', a stipulare, ai sensi dell'art. 16 del nuovo Contratto collettivo di lavoro del personale tecnico ed amministrativo del Comparto Universita', un contratto individuale a tempo indeterminato, nel giorno fissato dall'amministrazione. Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto e dalle disposizioni di legge. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. Agli assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla sesta qualifica, oltre gli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. I vincitori, fatte salve le possibilita' di trasferimento d'ufficio nei casi previsti dalla legge, dovranno permanere presso questa amministrazione per un periodo non inferiore a sette anni (art. 43 decreto legislativo n. 29/1993).