Art. 9. Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro I vincitori assunti in prova saranno invitati a presentare, entro trenta giorni dalla stipula del contratto individuale di lavoro i documenti di rito. Scaduto inutilmente il termine di cui al primo comma e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richeista dell'interessato nel caso di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i motivi, proroga il termine per l'assunzione compatibilmente con le esigenze di servizio.