Art. 9.

Presentazione  dei  documenti  per  la  costituzione  del rapporto di
                               lavoro

    I vincitori assunti in prova saranno invitati a presentare, entro
trenta  giorni  dalla  stipula  del contratto individuale di lavoro i
documenti di rito.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di  cui al primo comma e fatta
salva la possibilita' di una sua proroga a richeista dell'interessato
nel   caso   di   comprovato  impedimento,  non  si  da'  luogo  alla
stipulazione  del  contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia'
instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi'
l'immediata  risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione
in  servizio  nel  termine assegnato, salvo comprovati e giustificati
motivi  di  impedimento.  In  tal  caso l'amministrazione, valutati i
motivi,  proroga  il  termine per l'assunzione compatibilmente con le
esigenze di servizio.