Art. 7.

                     Documenti di riconoscimento

    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a) tessera postale;
      b) porto d'armi;
      c) patente automobilistica;
      d) passaporto;
      e) carta d'identita';
      f) tessera  di  riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato ai propri dipendenti.