Art. 9.
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste dall'art. 8.
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di  merito, formate sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame, nonche' nella valutazione dei titoli.
    La  votazione complessiva e' data dalla somma del voto conseguito
nella  valutazione  dei titoli, dalla media dei voti conseguiti nelle
prove scritte e dalla votazione ottenuta nella prova orale.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,  e'  approvata  dalla autorita' competente ed e' pubblicata
all'albo dell'Universita' degli studi di Pavia.
    Di  tale  pubblicazione  e'  data  notizia  mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per le eventuali impugnative.