Art. 6.

                Prescrizioni ed obblighi del borsista

    Il   corso   di   perfezionamento   non   potra'  iniziare  prima
dell'emanazione del decreto rettorale con il quale viene conferita la
borsa e, comunque, non oltre il termine del 30 aprile 2001.
    Il   borsista  dovra'  altresi'  osservare  quanto  previsto  dal
regolamento   borse   di   studio   universitarie   post-dottorato  e
perfezionamento  all'estero  emanato  con  decreto rettorale e quanto
sara'  disposto  dal  provvedimento  rettorale  di assegnazione della
borsa, pena la decadenza della stessa.
    Il  borsista  e'  tenuto  a  frequentare  assiduamente i corsi di
perfezionamento presso le istituzioni estere prescelte e ad osservare
le norme statutarie e regolamentari delle stesse.
    Le  borse  di  studio di cui al presente bando non possono essere
cumulate  con  altre  borse  di  studio  a qualsiasi titolo conferite
tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili
ad  integrare,  con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o
di  ricerca  dei  borsisti.  L'ipotesi di cumulo deve comunque essere
preventivamente dichiarata e approvata dall'amministrazione.
    Il   vincitore   dovra'   comunque,   al  termine  del  corso  di
perfezionamento, produrre una circostanziata relazione sull'attivita'
svolta  all'estero e il profitto conseguito, sottoscritta dal docente
di riferimento, presso l'istituzione straniera.