Art. 6. Prescrizioni ed obblighi del borsista Il corso di perfezionamento non potra' iniziare prima dell'emanazione del decreto rettorale con il quale viene conferita la borsa e, comunque, non oltre il termine del 30 aprile 2001. Il borsista dovra' altresi' osservare quanto previsto dal regolamento borse di studio universitarie post-dottorato e perfezionamento all'estero emanato con decreto rettorale e quanto sara' disposto dal provvedimento rettorale di assegnazione della borsa, pena la decadenza della stessa. Il borsista e' tenuto a frequentare assiduamente i corsi di perfezionamento presso le istituzioni estere prescelte e ad osservare le norme statutarie e regolamentari delle stesse. Le borse di studio di cui al presente bando non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. L'ipotesi di cumulo deve comunque essere preventivamente dichiarata e approvata dall'amministrazione. Il vincitore dovra' comunque, al termine del corso di perfezionamento, produrre una circostanziata relazione sull'attivita' svolta all'estero e il profitto conseguito, sottoscritta dal docente di riferimento, presso l'istituzione straniera.