Art. 5. Valutazione dei titoli Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati i titoli in carta libera, in originale, in copia autenticata o in fotocopia con unita autodichiarazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', che attesti che i titoli presentati sono conformi all'originale, nonche' elenco dei titoli datato e firmato in duplice copia. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' non e' piu' soggetta ad autenticazione ove la sottoscrizione sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a fotocopia, non autenticata, di un documento d'identita' del sottoscrittore. E' possibile comunque produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1968, n. 15. L'Amministrazione e' tenuta a procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Non saranno presi in considerazione i titoli non presentati all'atto dell'inoltro dell'istanza di partecipazione al concorso. Sono valutabili: il titolo di studio per l'accesso al profilo professionale messo a concorso, limitatamente al voto, l'anzianita' di servizio prestato presso Osservatori, Universita', pubbliche amministrazioni e privati, gli incarichi svolti nell'ambito di detti rapporti, le pubblicazioni scientifiche e i lavori scientifici in genere (rapporti interni, relazioni, ecc.), gli attestati di qualificazione rilasciati a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni. Ai titoli e' riservato un punteggio di trenta novantesimi, pari ad un terzo del totale, cosi' ripartito: titolo di studio: fino ad un massimo di punti 6; anzianita' di servizio: fino ad un massimo di punti 6; incarichi presso pubbliche amministrazioni: fino ad un massimo di punti 6; pubblicazioni scientifiche e lavori scientifici in genere: fino ad un massimo di punti 6; attestati di qualificazione: fino ad un massimo di punti 6. La valutazione dei titoli sara' effettuata, previa individuazione dei criteri, dopo le prove scritte e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione sara' reso noto agli interessati mediante avviso affisso all'albo dell'Osservatorio.