Art. 5.

                       Valutazione dei titoli

    Alla  domanda  di ammissione al concorso devono essere allegati i
titoli  in  carta  libera,  in  originale,  in copia autenticata o in
fotocopia  con  unita  autodichiarazione,  in  forma di dichiarazione
sostitutiva   di  atto  di  notorieta',  che  attesti  che  i  titoli
presentati  sono  conformi  all'originale,  nonche' elenco dei titoli
datato  e  firmato  in duplice copia. La dichiarazione sostitutiva di
atto  di  notorieta'  non  e'  piu' soggetta ad autenticazione ove la
sottoscrizione sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero
sia  presentata  unitamente  a  fotocopia,  non  autenticata,  di  un
documento d'identita' del sottoscrittore.
    E'   possibile  comunque  produrre,  in  luogo  del  titolo,  una
dichiarazione  sostitutiva  della  normale  certificazione,  ai sensi
dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1968, n. 15.
    L'Amministrazione e' tenuta a procedere a idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    Non  saranno  presi  in  considerazione  i  titoli non presentati
all'atto dell'inoltro dell'istanza di partecipazione al concorso.
    Sono  valutabili:  il  titolo  di studio per l'accesso al profilo
professionale  messo  a concorso, limitatamente al voto, l'anzianita'
di  servizio  prestato  presso  Osservatori,  Universita',  pubbliche
amministrazioni  e privati, gli incarichi svolti nell'ambito di detti
rapporti,  le  pubblicazioni  scientifiche  e i lavori scientifici in
genere   (rapporti   interni,  relazioni,  ecc.),  gli  attestati  di
qualificazione   rilasciati   a  seguito  di  frequenza  a  corsi  di
formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni.
    Ai  titoli  e' riservato un punteggio di trenta novantesimi, pari
ad un terzo del totale, cosi' ripartito:
      titolo di studio: fino ad un massimo di punti 6;
      anzianita' di servizio: fino ad un massimo di punti 6;
      incarichi  presso pubbliche amministrazioni: fino ad un massimo
di punti 6;
      pubblicazioni scientifiche e lavori scientifici in genere: fino
ad un massimo di punti 6;
      attestati di qualificazione: fino ad un massimo di punti 6.
    La valutazione dei titoli sara' effettuata, previa individuazione
dei  criteri,  dopo  le  prove  scritte  e  prima  dell'inizio  della
correzione  dei  relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione
sara'  reso  noto  agli  interessati mediante avviso affisso all'albo
dell'Osservatorio.