Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione. il possesso dei seguenti requisiti: 1) diploma di laurea in fisica. I titoli di studio conseguiti all'estero, sempreche' equipollenti sul piano culturale al diploma di laurea richiesto dal bando, dovranno essere gia' stati riconosciuti dal Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della direttiva n. 89/48/CEE e dal decreto-legge n. 115/1992 di recepimento della stessa. Ai fini dell'accertamento della equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero con il diploma di laurea richiesto dal bando e' obbligatorio allegare un certificato valido attestante gli esami sostenuti e/o i corsi seguiti ai fini del conseguimento del titolo medesimo; 2) documentata esperienza post-laurea, non inferiore ad anni quattro acquisita attraverso contratti di lavoro, borse di studio, dottorati di ricerca o da altri canali equivalenti di formazione sui seguenti temi: simulazioni numeriche della circolazione generale globale con modelli oceanici multilivello e/o accoppiati; analisi della variabilita' climatica tropicale a scale infrastagionali, stagionali e interannuali; assimilazione dati oceanici globali in situ o da satellite; 3) conoscenza della lingua inglese; 4) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea; 5) idoneita' fisica all'impiego; ai soggetti riconosciuti handicappati ai sensi della legge n. 104, del 5 febbraio 1992, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 22 della legge stessa; l'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore di concorso, secondo le norme vigenti in materia; 6) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso; la mancata dichiarazione, nella domanda di partecipazione, del possesso di uno dei requisiti di cui al presente articolo determinera' l'esclusione dal concorso. La valutazione della esistenza del possesso del requisito di cui al punto 2) e' demandata al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice di cui al successivo art. 4 in un'apposita seduta preliminare. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e' disposta dal Presidente dell'Istituto con propria delibera motivata. Non possono partecipare al concorso: coloro i quali siano esclusi dall'elettorato politico attivo; coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.