Art. 8. Graduatoria - Titoli di precedenza e preferenza La graduatoria generale di merito del concorso sara' formata secondo l'ordine della votazione complessiva di cui al precedente art. 6. La graduatoria verra' compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di precedenza e di preferenza delle nomine. A tal fine il candidato che abbia superato la prova orale dovra' far pervenire all'Istituto nazionale di geofisica, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice o una autocertificazione attestanti il possesso dei titoli di riserva, precedenza o preferenza gia' dichiarati nella domanda. Non saranno presi in considerazione i titoli di riserva, precedenza o preferenza, il cui possesso non sia gia' stato dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso. 1) A parita' di merito, nella formazione della graduatoria si terra' conto, nell'ordine, dei seguenti titoli di preferenza: insigniti di medaglia al valor militare; mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; gli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per fatto di guerra; gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; i feriti in combattimento; gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; gli invalidi e i mutilati civili; militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito ai termine della ferma o rafferma. 2) A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 3) In assenza di titoli di preferenza, a parita' di merito, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997 aggiunto all'art. 2. comma 9, della legge n. 191/1998. Riconosciuta la regolarita' del procedimento concorsuale il consiglio di amministrazione dell'istituto approva la graduatoria generale di merito e dichiara il vincitore del concorso fatto salvo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego e dei titoli di cui all'art. 5. La graduatoria sara' pubblicata all'Albo ufficiale dell'Istituto nazionale di geofisica, dalla data di pubblicazione decorrera' il termine per le eventuali impugnative. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.