Art. 7.


                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  del  punteggio  complessivo riportato da ciascun candidato,
con  l'osservanza,  a parita' di punti, delle preferenze o precedenze
di  cui  all'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 487/1994.
    A  parita'  di  merito  e di titoli, la preferenza e' determinata
dalla piu' giovane eta' (legge 16 giugno 1998, n. 191).
    Sono  dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente
messi  a  concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria
di  merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di
esame  e  del  punteggio  riportato  nella valutazione dei titoli con
l'osservanza  delle  norme contenute nel succitato art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
    Nei  limiti dei posti complessivamente messi a concorso e secondo
l'ordine decrescente della graduatoria di merito, i vincitori saranno
chiamati a scegliere la sede universitaria di servizio.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori del
concorso,   e'  approvata  con  provvedimento  amministrativo  ed  e'
immediatamente efficace.
    La  graduatoria  sara' resa pubblica mediante affissione all'albo
ufficiale di questa universita'.
    Di  tale  affissione  sara'  dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a serie speciale.
    Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
    I  candidati  hanno  facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli  atti  del  procedimento concorsuale ai sensi del regolamento di
attuazione  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241  adottato da questo
ateneo   con   decreto   rettorale   4 giugno  1997,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il
1o agosto 1997, n. 15.