Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze o precedenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata dalla piu' giovane eta' (legge 16 giugno 1998, n. 191). Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli con l'osservanza delle norme contenute nel succitato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso e secondo l'ordine decrescente della graduatoria di merito, i vincitori saranno chiamati a scegliere la sede universitaria di servizio. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' approvata con provvedimento amministrativo ed e' immediatamente efficace. La graduatoria sara' resa pubblica mediante affissione all'albo ufficiale di questa universita'. Di tale affissione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 adottato da questo ateneo con decreto rettorale 4 giugno 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il 1o agosto 1997, n. 15.