Art. 4. T i t o l i I candidati dovranno, altresi', dichiarare nella domanda i titoli di cui chiedono la valutazione ed allegare, a pena di non valutazione, i relativi documenti ufficiali, in originale od in copia autenticata, che comprovino il possesso dei titoli indicati, ovvero una autocertificazione del possesso dei medesimi, indicando analiticamente i riferimenti necessari alla loro individuazione e l'eventuale votazione riportata. Le pubblicazioni dovranno essere presentate in originale o in fotocopia, purche' venga contestualmente allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', nella quale i candidati dichiarino che le fotocopie allegate sono conformi alle opere originali. Qualora la suddetta documentazione venga spedita per posta ovvero presentata da persona diversa dai candidati, dovra' essere prodotta anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita' del sottoscrittore. Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento di identita', i candidati verranno ammessi al concorso, ma non si procedera' alla valutazione dei titoli. Non verranno presi in considerazione i titoli e le dichiarazioni sostitutive non conformi alle caratteristiche richieste o che perverranno a questa amministrazione dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Ai sensi del comma 3, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge n. 15/1968, qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.