Art. 4.

                             T i t o l i

    I candidati dovranno, altresi', dichiarare nella domanda i titoli
di   cui   chiedono  la  valutazione  ed  allegare,  a  pena  di  non
valutazione, i relativi documenti ufficiali, in originale od in copia
autenticata,  che  comprovino il possesso dei titoli indicati, ovvero
una   autocertificazione   del   possesso   dei  medesimi,  indicando
analiticamente  i  riferimenti  necessari  alla loro individuazione e
l'eventuale votazione riportata.
    Le  pubblicazioni  dovranno  essere  presentate in originale o in
fotocopia,  purche'  venga contestualmente allegata una dichiarazione
sostitutiva   dell'atto   di  notorieta',  nella  quale  i  candidati
dichiarino  che  le  fotocopie  allegate  sono  conformi  alle  opere
originali.
    Qualora la suddetta documentazione venga spedita per posta ovvero
presentata  da  persona diversa dai candidati, dovra' essere prodotta
anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identita'
del sottoscrittore.
    Qualora nei casi richiesti non venga prodotta copia del documento
di  identita',  i  candidati  verranno ammessi al concorso, ma non si
procedera' alla valutazione dei titoli.
    Non  verranno presi in considerazione i titoli e le dichiarazioni
sostitutive   non  conformi  alle  caratteristiche  richieste  o  che
perverranno  a  questa  amministrazione  dopo il termine utile per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
    Ai  sensi  del  comma  3, dell'art. 11 del decreto del Presidente
della  Repubblica  20 ottobre  1998,  n. 403,  fermo  restando quanto
previsto  dall'art. 26  della legge n. 15/1968, qualora dal controllo
delle   dichiarazioni  sostitutive  emerga  la  non  veridicita'  del
contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguenti  al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.