Art. 8.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di merito sara' formata sulla base del punteggio
complessivo  riportato  da  ciascun  candidato,  con  l'osservanza, a
parita' di merito, delle preferenze previste dal precedente art. 7.
    E'  dichiarato vincitore del concorso il candidato che risultera'
utilmente collocato nella graduatoria di merito.
    La  graduatoria  e'  approvata  con decreto direttoriale e rimane
efficace per un termine di diciotto mesi.
    La  graduatoria stessa verra' pubblicata nel bollettino ufficiale
del   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso
nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica.   Dalla   data  di
pubblicazione  di  detto  avviso  decorre il termine per le eventuali
impugnative.