Art. 9.

                       Assunzione in servizio

    L'assunzione  sara'  comunque  subordinata all'accertamento della
disponibilita'  finanziaria  sul bilancio dell'osservatorio, ai sensi
dell'art.  5,  della  legge  n. 537/1993  e  nel  rispetto  di quanto
previsto dall'art. 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
    Il  vincitore  sara'  invitato a stipulare, ai sensi dell'art. 16
del   contratto   collettivo   di  lavoro  del  personale  tecnico  e
amministrativo  del  comparto  universita',  un contratto individuale
finalizzato  all'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a tempo
indeterminato   nella   settima   qualifica,  area  funzionale  delle
strutture    di   elaborazione   dati,   profilo   professionale   di
collaboratore di elaborazione dati.
    Il  vincitore  del concorso sara' assunto in prova, sotto riserva
di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.
    Il  periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo
di  prova  senza  che  il rapporto di lavoro sia stato risolto da una
delle parti, il dipendente s'intende confermato in servizio.
    Il  vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo,
entro il termine stabilito, decade dalla nomina.
    Qualora  il  vincitore  assuma servizio, per giustificato motivo,
con  ritardo  sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono
dal giorno della presa di servizio.
    Il  trattamento  economico  sara'  quello previsto dalle leggi in
vigore.
    Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  vale  la
normativa vigente in materia, in quanto compatibile.