Art. 9. Assunzione in servizio L'assunzione sara' comunque subordinata all'accertamento della disponibilita' finanziaria sul bilancio dell'osservatorio, ai sensi dell'art. 5, della legge n. 537/1993 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il vincitore sara' invitato a stipulare, ai sensi dell'art. 16 del contratto collettivo di lavoro del personale tecnico e amministrativo del comparto universita', un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella settima qualifica, area funzionale delle strutture di elaborazione dati, profilo professionale di collaboratore di elaborazione dati. Il vincitore del concorso sara' assunto in prova, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente s'intende confermato in servizio. Il vincitore che non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissato, gli effetti economici decorrono dal giorno della presa di servizio. Il trattamento economico sara' quello previsto dalle leggi in vigore. Per tutto quanto non previsto dal presente bando vale la normativa vigente in materia, in quanto compatibile.