Art. 7. I primi quattro classificati per la posizione di funzionario esperto di sviluppo da adibire all'amministrazione delle basi di dati ed allo sviluppo delle applicazioni ovvero i primi tre classificati per le altre due posizioni, di cui all'art. 4, riceveranno di cio' apposita comunicazione con l'indicazione della data in cui dovranno prendere servizio e della documentazione che dovranno presentare entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di ricezione della richiesta. In caso di rinuncia ovvero di ulteriori necessita', l'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare la relativa graduatoria di cui all'art. 6, entro un anno dalla data di approvazione della stessa, procedendo secondo l'ordine di classificazione. L'immissione in servizio e' condizionata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'interessato che non assuma servizio alla data stabilita o che non abbia provveduto a regolarizzare, entro trenta giorni dall'apposito invito, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile, sara' dichiarato decaduto dal diritto alla costituzione del rapporto di impiego.