Art. 7.
    I  primi  quattro  classificati  per  la posizione di funzionario
esperto di sviluppo da adibire all'amministrazione delle basi di dati
ed  allo  sviluppo delle applicazioni ovvero i primi tre classificati
per  le  altre  due posizioni, di cui all'art. 4, riceveranno di cio'
apposita  comunicazione  con l'indicazione della data in cui dovranno
prendere  servizio  e  della  documentazione  che dovranno presentare
entro  il termine di trenta giorni decorrente dalla data di ricezione
della richiesta.
    In  caso  di rinuncia ovvero di ulteriori necessita', l'Autorita'
si  riserva  la facolta' di utilizzare la relativa graduatoria di cui
all'art. 6,  entro  un  anno dalla data di approvazione della stessa,
procedendo secondo l'ordine di classificazione.
    L'immissione  in  servizio  e'  condizionata  alla  verifica  del
possesso dei requisiti prescritti.
    L'interessato  che  non assuma servizio alla data stabilita o che
non   abbia   provveduto   a   regolarizzare,   entro  trenta  giorni
dall'apposito invito, la documentazione incompleta o affetta da vizio
sanabile, sara' dichiarato decaduto dal diritto alla costituzione del
rapporto di impiego.