Art. 10.
    Entro  sessanta giorni dalla scadenza della borsa, l'assegnatario
dovra'  trasmettere  al  direttore  competente  una particolareggiata
relazione sulle ricerche compiute.
    La  relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del C.N.R.