Art. 2. La borsa non e' cumulabile con altre borse di studio, ne' con assegni o sovvenzioni di analoga natura e la sua fruizione e' incompatibile con la frequenza di corsi di dottorato di ricerca universitari con o senza assegni nonche' con la frequenza di scuole di specializzazione post-laurea con o senza assegni. La borsa non puo' essere cumulata neppure con lo stipendio o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti dal rapporto di impiego pubblico o privato tranne i casi previsti dal successivo art. 3, ultimo comma. A nessun titolo possono essere attribuiti all'assegnatario, oltre l'importo della borsa, ulteriori compensi che facciano carico a contributi od assegnazioni del C.N.R. All'assegnatario di borsa, comandato in missione per missioni inerenti l'attivita' della borsa stessa, e' corrisposto il trattamento della missione pari a quello spettante ai dipendenti del C.N.R., settimo livello, esclusivamente a carico dei fondi dell'Organo C.N.R. presso il quale viene fruita la borsa. Gli assegnatari delle borse, ove soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono assicurati, a norma delle disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1941, n. 1659, e decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, presso l'Istituto nazionale per le assicurazioni degli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.). Gli assegnatari delle borse non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui sopra godono di assicurazione a carico del C.N.R. per gli infortuni in cui possono incorrere nell'espletamento delle attivita' connesse con la fruizione delle borse stesse.