Art. 11. Trattamento dei dati personali L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.