Art. 11.

                   Trattamento dei dati personali

    L'amministrazione   scolastica,   con   riferimento   alla  legge
31 dicembre  1996, n. 675, e successive integrazioni e modificazioni,
recante  disposizioni  sulla tutela delle persone e altri soggetti si
impegna  ad  utilizzare  i dati personali forniti dall'aspirante solo
per  fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste
dal presente decreto.