Art. 12. Trasferimenti di graduatorie negli anni intermedi ed integrazione successiva alla graduatoria permanente 1) Annualmente, entro la data del 30 maggio di ciascun anno, saranno diramate disposizioni per consentire il trasferimento nelle corrispondenti graduatorie di altre province secondo le disposizioni contenute negli articoli 3, 8 e 12 del Regolamento. 2) Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive a quelle previste dal presente decreto ministeriale saranno disposte periodicamente secondo i tempi e le modalita' indicate negli articoli 4 e 13 del Regolamento.