Art. 12.

          Trasferimenti di graduatorie negli anni intermedi
       ed integrazione successiva alla graduatoria permanente

    1) Annualmente,  entro  la  data  del  30 maggio di ciascun anno,
saranno  diramate  disposizioni per consentire il trasferimento nelle
corrispondenti  graduatorie di altre province secondo le disposizioni
contenute negli articoli 3, 8 e 12 del Regolamento.
    2) Le  integrazioni  delle  graduatorie  permanenti  successive a
quelle  previste  dal  presente decreto ministeriale saranno disposte
periodicamente secondo i tempi e le modalita' indicate negli articoli
4 e 13 del Regolamento.