Art. 13.

         Disposizioni particolari per scuole ed istituti con
         lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia

    1) Ai  sensi  dell'art. 425  e  seguenti  del decreto legislativo
n. 297/1994, le competenti autorita' scolastiche della regione Friuli
Venezia  Giulia  provvederanno  ad  emanare  tempestivamente apposito
decreto per la definizione dei tempi e modalita' per la presentazione
delle  domande  per  il personale interessato delle scuole e istituti
statali  con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste
e Gorizia.
    2) Il  provvedimento  di  cui  al  precedente comma sara' emanato
tenendo  conto  delle  disposizioni  generali dettate con il presente
decreto,   nonche'  delle  disposizioni  particolari  previste  dagli
articoli 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.