Art. 13. Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia 1) Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, le competenti autorita' scolastiche della regione Friuli Venezia Giulia provvederanno ad emanare tempestivamente apposito decreto per la definizione dei tempi e modalita' per la presentazione delle domande per il personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia. 2) Il provvedimento di cui al precedente comma sara' emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonche' delle disposizioni particolari previste dagli articoli 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.