Art. 2.

          Trasferimento di graduatoria e aggiornamento del
          punteggio per coloro che sono gia' inseriti nella
                          graduatoria base

    1) Nella fase della prima integrazione, i docenti ed il personale
educativo, gia' inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per
soli  titoli  costituite  in  ogni provincia e denominate graduatorie
base  dal regolamento, possono presentare domanda di trasferimento da
uno o entrambe le province di precedente inserimento entro il termine
e   con   le   modalita'   indicati  dall'art. 9.  Nella  domanda  di
trasferimento  deve  essere indicata in ogni caso la provincia in cui
l'aspirante  intende  concorrere anche per l'assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato. Il trasferimento di provincia comporta
automaticamente   il   trasferimento   d'iscrizione   per   tutte  le
graduatorie  per le quali l'aspirante ha diritto ad essere incluso ed
il depennamento da tutte le graduatorie della o delle province da cui
chiede il trasferimento.
    2) Entro lo stesso termine il personale incluso nella graduatoria
base puo' chiedere anche il solo aggiornamento del punteggio.
    3) Per  i  docenti  di  cui  ai precedenti commi e per coloro che
chiedono  soltanto l'aggiornamento del punteggio, i titoli conseguiti
entro la data di scadenza del termine di presentazione delle relative
domande, sono valutati sulla base della tabella allegata (all. A).