Art. 3.

        Nuovi inserimenti - Predisposizione delle graduatorie
                   permanenti Ordine di precedenza

    1) I  nuovi  aspiranti,  in  possesso  dei requisiti specifici di
seguito indicati, possono presentare domanda di inserimento secondo i
termini e le modalita' indicate all'art. 9 per una sola provincia.
    2) Nella  fase  della prima integrazione, nei confronti di coloro
che chiedono l'inserimento nelle graduatorie permanenti, l'inclusione
avviene  in  coda alle graduatorie di base integrate ed aggiornate ai
sensi  del  precedente  articolo.  Pertanto  le  graduatorie  saranno
articolate in distinte fasce da utilizzare secondo il seguente ordine
di precedenza:
      I   fascia: personale   docente  ed  educativo  inserito  nelle
graduatorie  dei  soppressi  concorsi  per  soli  titoli,  denominate
graduatorie  base  dall'art. 2, comma 1 del Regolamento, ivi compresi
quelli  che  hanno  chiesto  il  trasferimento  di provincia ai sensi
dell'art. 2;
      II  fascia: (art. 2,  comma  4,  lettera  a1  del  Regolamento)
personale  docente  ed  educativo  che alla data di entrata in vigore
della  legge  (25 maggio  1999) e' in possesso dei seguenti requisiti
richiesti  per  partecipare  ai  soppressi  concorsi per soli titoli:
superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame
anche  ai  soli  fini  abilitativi  relativo  alla medesima classe di
concorso  o  al  medesimo  posto di ruolo; trecentosessanta giorni di
servizio  prestati  nelle  scuole  statali  nel  triennio  scolastico
antecedente  alla  data  predetta.  Per  il requisito del servizio si
dovra'  fare riferimento al periodo intercorrente tra il 1o settembre
1995 ed il 25 maggio 1999;
      III  fascia: (art. 2,  comma  4,  lettera  a2  e  comma  5  del
Regolamento)  personale  docente  ed educativo che matura i requisiti
previsti  dalla  seconda fascia alla data di scadenza del termine per
la   presentazione   delle  domande  d'inclusione  nella  graduatoria
permanente,  ivi compresi coloro che superano le prove della sessione
riservata di esame indetta ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge
n. 124/1999. Per il requisito del servizio si dovra' fare riferimento
al  periodo  intercorrente  tra il 1o settembre 1996 ed il termine di
scadenza di presentazione della domanda;
      IV fascia: (art. 2, comma 5, del Regolamento) personale docente
ed  educativo  che  non e' in possesso del requisito del servizio dei
trecentosessanta  giorni  prestato  nelle scuole statali nel triennio
scolastico  antecedente  alla  data  di scadenza per la presentazione
delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente e ha superato
le  prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli
fini  abilitativi  relativo  alla  medesima  classe  di concorso o al
medesimo posto di ruolo e sia inserito, alla data del 25 maggio 1999,
in  una  graduatoria  provinciale  o  di istituto per l'assunzione di
personale  non  di  ruolo.  Sono da considerare in possesso di questo
requisito  anche  coloro  che  essendo  stati inseriti nelle predette
graduatorie   risultavano  temporaneamente  depennati  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  legge  per i motivi previsti dall'art. 7,
comma  6,  dell'ordinanza  ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e
avevano  titolo  a  chiedere  il  reinserimento ai sensi dell'art. 7,
comma  7  della  medesima  ordinanza ministeriale. Il requisito della
iscrizione  nelle  graduatorie  per  l'assunzione di personale non di
ruolo  non  e'  richiesto  per coloro che hanno superato le prove del
corrispondente    concorso    per   titoli   ed   esami,   conclusosi
successivamente al 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande  di  inclusione  nelle  graduatorie  di
supplenza,   fissato   con   l'ordinanza   ministeriale   n. 371  del
29 dicembre  1994, come modificata dalla ordinanza ministeriale n. 66
del  27 febbraio  1995.  In  questa  fascia vengono altresi' inseriti
coloro  che  superano  le  prove  della  sessione  riservata di esami
indetta ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999, privi
del  requisito dei trecentosessanta giorni di servizio prestato nelle
scuole  statali  nel  triennio  scolastico  antecedente  la  data  di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione
nelle graduatorie.
    3) Possono  presentare  domanda  di  inserimento anche coloro che
alla  data  di scadenza dei termini previsti dall'art. 9 del presente
decreto,  pur  avendo  presentato  domanda  nei  termini  ed avendone
titolo,  non  abbiano ancora frequentato i corsi per il conseguimento
dell'abilitazione    e    dell'idoneita'   da   attivare   ai   sensi
dell'ordinanza  ministeriale  n. 33/2000.  In  tal caso gli aspiranti
dovranno indicare tale circostanza nel modulo di domanda, dichiarando
altresi'  i  titoli  valutabili.  Resta  fermo l'ulteriore obbligo di
inviare,  entro dieci giorni, dalla data di pubblicazione degli esiti
dell'esame  di idoneita' o abilitazione, la dichiarazione sostitutiva
del  conseguimento del titolo con il relativo punteggio. L'iscrizione
nelle  graduatorie  permanenti  per  la  categoria dei docenti di cui
trattasi  avra',  pertanto,  carattere  provvisorio  e sara' comunque
subordinata  all'accertamento dei requisiti necessari alla ammissione
ai corsi e all'effettivo superamento degli esami finali.
    4) Analoga  iscrizione  con riserva di accertamento dei requisiti
dovra'  essere  disposta  nei  confronti di coloro che hanno pendente
ricorso  gerarchico  o  giurisdizionale ovvero abbiano frequentato il
corso  per  il  conseguimento  dell'abilitazione  o  dell'idoneita' e
abbiano  superato  gli  esami finali pur non avendone titolo ai sensi
dell'ordinanza  ministeriale  n. 153/1999,  ma  solo  ai  sensi della
successiva   ordinanza   ministeriale  n. 33/2000.  In  tal  caso  lo
scioglimento  della  riserva ed il consequenziale inserimento a pieno
titolo  avverra'  soltanto  al  momento  in  cui  saranno concluse le
procedure  della sessione riservata indetta con la predetta ordinanza
ministeriale   n. 33/2000,   cui   i   candidati   avrebbero   dovuto
partecipare.
    5) Gli aspiranti vengono iscritti all'interno delle singole fasce
come sopra indicate con il punteggio loro spettante in base ai titoli
posseduti, da valutare secondo le tabelle di cui all'allegato A.
    6) Per  la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie
riguarderanno  le  classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D
annesse al decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.
    7)  L'inserimento puo' essere chiesto, ai fini dell'assunzione in
ruolo  e  del  conferimento  delle supplenze per tutte le graduatorie
permanenti per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di
ammissione, scegliendo, comunque, una sola provincia.