Art. 3. Nuovi inserimenti - Predisposizione delle graduatorie permanenti Ordine di precedenza 1) I nuovi aspiranti, in possesso dei requisiti specifici di seguito indicati, possono presentare domanda di inserimento secondo i termini e le modalita' indicate all'art. 9 per una sola provincia. 2) Nella fase della prima integrazione, nei confronti di coloro che chiedono l'inserimento nelle graduatorie permanenti, l'inclusione avviene in coda alle graduatorie di base integrate ed aggiornate ai sensi del precedente articolo. Pertanto le graduatorie saranno articolate in distinte fasce da utilizzare secondo il seguente ordine di precedenza: I fascia: personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli, denominate graduatorie base dall'art. 2, comma 1 del Regolamento, ivi compresi quelli che hanno chiesto il trasferimento di provincia ai sensi dell'art. 2; II fascia: (art. 2, comma 4, lettera a1 del Regolamento) personale docente ed educativo che alla data di entrata in vigore della legge (25 maggio 1999) e' in possesso dei seguenti requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli: superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; trecentosessanta giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta. Per il requisito del servizio si dovra' fare riferimento al periodo intercorrente tra il 1o settembre 1995 ed il 25 maggio 1999; III fascia: (art. 2, comma 4, lettera a2 e comma 5 del Regolamento) personale docente ed educativo che matura i requisiti previsti dalla seconda fascia alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente, ivi compresi coloro che superano le prove della sessione riservata di esame indetta ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999. Per il requisito del servizio si dovra' fare riferimento al periodo intercorrente tra il 1o settembre 1996 ed il termine di scadenza di presentazione della domanda; IV fascia: (art. 2, comma 5, del Regolamento) personale docente ed educativo che non e' in possesso del requisito del servizio dei trecentosessanta giorni prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle domande d'inclusione nella graduatoria permanente e ha superato le prove di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo e sia inserito, alla data del 25 maggio 1999, in una graduatoria provinciale o di istituto per l'assunzione di personale non di ruolo. Sono da considerare in possesso di questo requisito anche coloro che essendo stati inseriti nelle predette graduatorie risultavano temporaneamente depennati alla data di entrata in vigore della legge per i motivi previsti dall'art. 7, comma 6, dell'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994 e avevano titolo a chiedere il reinserimento ai sensi dell'art. 7, comma 7 della medesima ordinanza ministeriale. Il requisito della iscrizione nelle graduatorie per l'assunzione di personale non di ruolo non e' richiesto per coloro che hanno superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami, conclusosi successivamente al 31 marzo 1995, data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di supplenza, fissato con l'ordinanza ministeriale n. 371 del 29 dicembre 1994, come modificata dalla ordinanza ministeriale n. 66 del 27 febbraio 1995. In questa fascia vengono altresi' inseriti coloro che superano le prove della sessione riservata di esami indetta ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999, privi del requisito dei trecentosessanta giorni di servizio prestato nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nelle graduatorie. 3) Possono presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei termini previsti dall'art. 9 del presente decreto, pur avendo presentato domanda nei termini ed avendone titolo, non abbiano ancora frequentato i corsi per il conseguimento dell'abilitazione e dell'idoneita' da attivare ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 33/2000. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza nel modulo di domanda, dichiarando altresi' i titoli valutabili. Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro dieci giorni, dalla data di pubblicazione degli esiti dell'esame di idoneita' o abilitazione, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo punteggio. L'iscrizione nelle graduatorie permanenti per la categoria dei docenti di cui trattasi avra', pertanto, carattere provvisorio e sara' comunque subordinata all'accertamento dei requisiti necessari alla ammissione ai corsi e all'effettivo superamento degli esami finali. 4) Analoga iscrizione con riserva di accertamento dei requisiti dovra' essere disposta nei confronti di coloro che hanno pendente ricorso gerarchico o giurisdizionale ovvero abbiano frequentato il corso per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneita' e abbiano superato gli esami finali pur non avendone titolo ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 153/1999, ma solo ai sensi della successiva ordinanza ministeriale n. 33/2000. In tal caso lo scioglimento della riserva ed il consequenziale inserimento a pieno titolo avverra' soltanto al momento in cui saranno concluse le procedure della sessione riservata indetta con la predetta ordinanza ministeriale n. 33/2000, cui i candidati avrebbero dovuto partecipare. 5) Gli aspiranti vengono iscritti all'interno delle singole fasce come sopra indicate con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le tabelle di cui all'allegato A. 6) Per la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al decreto n. 39 del 30 gennaio 1998. 7) L'inserimento puo' essere chiesto, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze per tutte le graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione, scegliendo, comunque, una sola provincia.