Art. 4.

             Utilizzazione delle graduatorie permanenti

    1) Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in
ruolo  sul  50%  dei  posti  a  tal fine annualmente assegnabili dopo
l'esaurimento  delle  corrispondenti  graduatorie  di cui al comma 11
dell'art. 401   del   decreto   legislativo  n. 297/1994,  sostituito
dall'art. 1, comma 5 della legge n. 124/1999. Le predette graduatorie
sono  altresi' utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali
e   delle  supplenze  temporanee  sino  al  termine  delle  attivita'
didattiche.
    2) Con  successivo decreto saranno dettate ulteriori disposizioni
sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato.