Art. 4. Utilizzazione delle graduatorie permanenti 1) Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11 dell'art. 401 del decreto legislativo n. 297/1994, sostituito dall'art. 1, comma 5 della legge n. 124/1999. Le predette graduatorie sono altresi' utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche. 2) Con successivo decreto saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e determinato.