Art. 5.

                       Valutazione dei titoli

    1) Tutti  gli aspiranti sono inseriti con il punteggio valutabile
secondo  la  tabella  A  allegata.  Coloro che, essendo gia' inseriti
nella  graduatoria  di  base,  chiedono l'aggiornamento del punteggio
possono   altresi'   chiedere   la   valutazione   di   nuovi  titoli
eventualmente acquisiti, ovvero di titoli non valutati in precedenza.
Coloro  che chiedono l'inserimento possono chiedere la valutazione di
tutti  i  titoli, a prescindere dalla data di conseguimento, maturati
sino  alla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione della
domanda.
    2) A  coloro  che  vengono inseriti senza aver ancora maturato il
requisito dell'abilitazione ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, verra'
attribuito  provvisoriamente  il  punteggio  corrispondente  al  voto
minimo di abilitazione previsto nella tabella A.