Art. 5. Valutazione dei titoli 1) Tutti gli aspiranti sono inseriti con il punteggio valutabile secondo la tabella A allegata. Coloro che, essendo gia' inseriti nella graduatoria di base, chiedono l'aggiornamento del punteggio possono altresi' chiedere la valutazione di nuovi titoli eventualmente acquisiti, ovvero di titoli non valutati in precedenza. Coloro che chiedono l'inserimento possono chiedere la valutazione di tutti i titoli, a prescindere dalla data di conseguimento, maturati sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. 2) A coloro che vengono inseriti senza aver ancora maturato il requisito dell'abilitazione ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, verra' attribuito provvisoriamente il punteggio corrispondente al voto minimo di abilitazione previsto nella tabella A.