Art. 6. Docenti di strumento musicale nella scuola media 1) La compilazione delle graduatorie previste dall'art. 5 del Regolamento e' subordinata alla conclusione delle procedure per l'espletamento della sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento prevista dall'art. 11 della legge n. 124/1999 e viene effettuata secondo le disposizioni contenute negli articoli 6 e 7 del Regolamento. 2) L'inserimento nelle graduatorie permanenti puo' essere richiesto, nei termini e con le modalita' previsti dall'art. 9, per la provincia in cui l'aspirante presta servizio, alla data di presentazione della domanda, per l'insegnamento di strumento musicale o, in mancanza, nella provincia in cui sia stato prestato l'ultimo dei servizi d'insegnamento utile ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Regolamento. 3) Per ogni specialita' strumentale prevista nei programmi allegati al decreto n. 201/1999 saranno istituite distinte graduatorie provinciali permanenti da utilizzare, sino ad esaurimento, per le assunzioni in ruolo su tutti i posti annualmente disponibili a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000. Le predette graduatorie sono utilizzabili altresi' per il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attivita' didattiche. 4) Possono presentare domanda di inserimento anche coloro che alla data di scadenza dei termini indicati dall'art. 9 non abbiano, pur avendo presentato domanda nei termini ed avendone titolo, ancora sostenuto l'esame finale di abilitazione ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 202 del 6 agosto 1999. In tal caso gli aspiranti dovranno indicare tale circostanza nel modulo domanda, dichiarando altresi' i titoli valutabili. I titoli artistici dovranno essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione. Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro dieci giorni, dalla data di pubblicazione degli esiti dell'esame di abilitazione, la dichiarazione sostitutiva del conseguimento del titolo con il relativo punteggio. L'iscrizione nelle graduatorie permanenti per la categoria dei docenti di cui trattasi avra', pertanto, carattere provvisorio e sara' comunque subordinata all'accertamento dei requisiti necessari per l'ammissione ai corsi e all'effettivo superamento degli esami finali. 5) Gli aspiranti saranno graduati secondo il punteggio spettante sulla base della tabella di valutazione dei titoli allegata al Regolamento (all. B). Gli aspiranti inclusi negli elenchi compilati ai sensi del citato decreto ministeriale 13 febbraio 1996 vengono collocati nelle graduatorie permanenti con il punteggio loro gia' attribuito, eventualmente aggiornato con la valutazione dei titoli maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi. 6) Con successivo decreto saranno stabilite le modalita' per l'istituzione, l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti di strumento musicale da utilizzare, dopo le graduatorie di cui al precedente comma 1, per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti annualmente disponibili e per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche.