Art. 6.

          Docenti di strumento musicale nella scuola media

    1)  La  compilazione  delle  graduatorie previste dall'art. 5 del
Regolamento  e'  subordinata  alla  conclusione  delle  procedure per
l'espletamento  della  sessione  riservata  di  esami di abilitazione
all'insegnamento  prevista  dall'art.  11  della  legge n. 124/1999 e
viene effettuata secondo le disposizioni contenute negli articoli 6 e
7 del Regolamento.
    2)   L'inserimento   nelle  graduatorie  permanenti  puo'  essere
richiesto,  nei  termini e con le modalita' previsti dall'art. 9, per
la  provincia  in  cui  l'aspirante  presta  servizio,  alla  data di
presentazione della domanda, per l'insegnamento di strumento musicale
o,  in  mancanza,  nella provincia in cui sia stato prestato l'ultimo
dei  servizi  d'insegnamento  utile ai sensi dell'art. 6, comma 1 del
Regolamento.
    3) Per   ogni  specialita'  strumentale  prevista  nei  programmi
allegati   al   decreto   n. 201/1999   saranno   istituite  distinte
graduatorie   provinciali   permanenti   da   utilizzare,   sino   ad
esaurimento,  per le assunzioni in ruolo su tutti i posti annualmente
disponibili  a  decorrere dall'anno scolastico 1999/2000. Le predette
graduatorie  sono  utilizzabili  altresi'  per  il conferimento delle
supplenze annuali e sino al termine delle attivita' didattiche.
    4) Possono  presentare  domanda  di  inserimento anche coloro che
alla  data  di scadenza dei termini indicati dall'art. 9 non abbiano,
pur  avendo presentato domanda nei termini ed avendone titolo, ancora
sostenuto  l'esame  finale  di  abilitazione  ai sensi dell'ordinanza
ministeriale  n. 202  del  6 agosto  1999.  In tal caso gli aspiranti
dovranno  indicare  tale  circostanza nel modulo domanda, dichiarando
altresi'  i  titoli  valutabili.  I  titoli artistici dovranno essere
opportunamente   documentati   con   la   relativa  certificazione  o
attestazione. Resta fermo l'ulteriore obbligo di inviare, entro dieci
giorni,  dalla  data  di  pubblicazione  degli  esiti  dell'esame  di
abilitazione,  la  dichiarazione  sostitutiva  del  conseguimento del
titolo  con  il  relativo  punteggio.  L'iscrizione nelle graduatorie
permanenti  per  la  categoria  dei  docenti  di  cui trattasi avra',
pertanto,   carattere   provvisorio   e  sara'  comunque  subordinata
all'accertamento  dei requisiti necessari per l'ammissione ai corsi e
all'effettivo superamento degli esami finali.
    5) Gli  aspiranti saranno graduati secondo il punteggio spettante
sulla  base  della  tabella  di  valutazione  dei  titoli allegata al
Regolamento  (all.  B). Gli aspiranti inclusi negli elenchi compilati
ai  sensi  del  citato  decreto ministeriale 13 febbraio 1996 vengono
collocati  nelle  graduatorie  permanenti  con il punteggio loro gia'
attribuito,  eventualmente  aggiornato  con la valutazione dei titoli
maturati  in  data  successiva  alla scadenza dei termini a suo tempo
previsti  per  la  presentazione  delle  domande  di inclusione negli
elenchi stessi.
    6) Con  successivo  decreto  saranno  stabilite  le modalita' per
l'istituzione,  l'integrazione  e  l'aggiornamento  delle graduatorie
permanenti  di  strumento musicale da utilizzare, dopo le graduatorie
di  cui al precedente comma 1, per le assunzioni in ruolo sul 50% dei
posti  annualmente  disponibili e per il conferimento delle supplenze
annuali  e delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
didattiche.